inversione contabile articolo 194
L'”inversione contabile” è un concetto che trova applicazione nell’ambito dell’art. 194 del Codice Fiscale Italiano. Questo articolo riguarda la cessione di beni o la prestazione di servizi nei confronti della pubblica amministrazione o di un’organizzazione annoverata tra i soggetti obbligati all’utilizzo del cosiddetto “sistema di interscambio”.
Chi è coinvolto?
La normativa stabilisce che l’inversione contabile si applichi in situazioni specifiche. In particolare, coinvolge il fornitore che emette una fattura nei confronti dell’ente pubblico o di un soggetto obbligato all’uso del sistema di interscambio.
Come funziona?
Quando si verifica l’inversione contabile, il fornitore non applica l’IVA sulla fattura emessa, ma segnala l’operazione utilizzando specifici codici o annotazioni. Spetta al committente o all’acquirente, che è il soggetto che riceve la prestazione o il bene, dichiarare l’operazione nei propri registri contabili e liquidare l’IVA dovuta, se del caso.
Vantaggi e criticità
L’inversione contabile è un meccanismo che mira ad eliminare il “carosello IVA”, ovvero l’evasione fiscale che può essere attuata in ambito transfrontaliero. Inoltre, consente alle PA di controllare meglio le operazioni e di garantire i propri pagamenti. Tuttavia, può comportare alcune difficoltà per le imprese, come la gestione delle diverse modalità di fatturazione e la corretta identificazione delle operazioni soggette all’inversione contabile.
In conclusione, l’inversione contabile prevista dall’art. 194 del Codice Fiscale è una misura volta a contrastare l’evasione fiscale e a semplificare le operazioni tra gli enti pubblici e i fornitori. Al contempo, pone alcune sfide per le imprese, che devono garantire la corretta applicazione della normativa e la gestione delle operazioni soggette all’inversione contabile.